Offriamo una forma di assistenza per tutti gli aspetti giuridico–normativi relativi al rispetto delle norme di igiene nel settore agroalimentare.
Siamo in grado di garantire una consulenza diretta in merito ai seguenti aspetti:
- assistenza da parte di un nostro tecnico per le ripetizioni di analisi non conformi;
- opposizioni a sanzioni e/o ad eventuali prescrizioni da parte dell’organismo di controllo;
- aggiornamento delle norme di settore;
- pratiche per autorizzazioni sanitarie, pareri igienico–sanitari, nulla–osta, ecc.
- indicazioni relative agli adempimenti per l’ottenimento dei riconoscimenti ministeriali nel campo di applicazione delle normative verticale
- relative agli alimenti di origine animale (bollo cee);
- indicazioni relative ai regolamenti locali di igiene;
- assistenza per la corretta etichettatura dei prodotti alimentari.
In deroga all’art. 16, comma 8, del Decreto legislativo n. 109/92 – che, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, stabiliva l’obbligo di riportare sui “documenti commerciali” le menzioni relative alla denominazione di vendita, all’elenco degli ingredienti, al nome, ragione sociale o marchio ed alla sede del fabbricante, all’identificazione del lotto di appartenenza – l’art. 7 del Decreto n. 502/98 prevede che nelle fasi di consegna del pane agli esercizi commerciali, l’elenco degli ingredienti dei diversi tipi di pane, con le indicazioni e le denominazioni richieste dalle nuove disposizioni, può essere fornito in occasione della prima consegna (ad esempio con semplice lettera sottoscritta e da far firmare per ricevuta) ed ogni qual volta venga variata la relativa composizione